Modifiche ottenute allo schema di Decreto Legislativo recante Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale
(in grassetto le modifiche concordate e, a seguire, i relativi commenti)
Articolo 8. |
1. Il rapporto tra il Servizio
sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i
pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite
convenzioni di durata triennale conformi agli accordi
collettivi nazionali stipulati, ai sensi
dellarticolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative in campo
nazionale. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti
principi:
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Commento: è stato ottenuto il diritto del medico all'esercizio della libera professione anche per le attività non previste in convenzione. La normativa concordata ricalca sostanzialmente la situazione attuale e rimanda i dettagli al tavolo di trattativa per il rinnovo della convenzione. Essendo prevista la disciplina della libera professione dalla convenzione unica e dagli accordi integrativi regionali, risulta evidente come siano prive di qualsiasi fondamento le voci relative all'azzeramento degli accordi regionali.
Art.
15-nonies |
| 3. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche nei confronti del personale a rapporto convenzionale di cui allarticolo 8. In sede di rinnovo delle relative convenzioni, sono stabiliti modalità e tempi di attuazione |
Commento: il pensionamento è un obiettivo da raggiungere gradualmente nei tempi e nelle modalità con norme da definire in sede di trattativa per il rinnovo della convenzione e non stabilite pregiudizialmente dai presenti decreti.
Art. 3-quater |
| 1. La legge regionale disciplina larticolazione in distretti dellunità sanitaria locale, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, allarticolo 3-quinquies, comma 2 e allarticolo 3-sexies, comma 3; ove la Regione non disponga, si applicano le predette disposizioni. Il distretto è individuato, sulla base dei criteri di cui allarticolo 2, comma 2-sexies, lettera c), dallatto aziendale di cui allarticolo 3, comma 1-bis, in considerazione delle condizioni geomorfologiche e degli insediamenti umani e produttivi, e garantendo una popolazione minima di sessantamila abitanti nell'ambito delle funzioni aziendali il distretto è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata all'interno del bilancio della USL. |
Art. 3-sexies |
| 2. Il direttore di distretto si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, composto da rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi distrettuali. Sono membri di diritto di tale ufficio un rappresentante dei medici di medicina generale e uno dei pediatri di libera scelta operanti nel distretto. |
| 3. Lincarico di direttore di distretto è attribuito a un dirigente sanitario dellazienda con almeno cinque anni di anzianità di funzione. Lincarico può essere attribuito, per particolari esigenze, a un medico convenzionato, ai sensi dellarticolo 8, comma 1, da almeno dieci anni, ovvero a estranei allazienda, purché in possesso di esperienza gestionale almeno decennale, con qualifica di dirigente in aziende o enti pubblici o privati, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria. |
Art.3-quinquies |
1. Le Regioni disciplinano
lorganizzazione del distretto in modo da garantire:
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Commento: è prevista un'autonomia tecnico-finanziaria del distretto. Il Direttore del Distretto può essere un medico di famiglia e deve obbligatoriamente avvalersi dell'ufficio di coordinamento delle attività distrettuali che vede la presenza organica dei medici di famiglia. Sono definitivamente tramontate tutte le ipotesi di mascherata impiegatizzazione.
Articolo 8. |
| 1-bis Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, le Regioni possono individuare aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, i medici addetti a tali attività che al 31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno 5 anni o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato, sono inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo medico, anche in soprannumero. Prevedere, nelle more del passaggio alla dipendenza, adeguate forme di integrazione dei medici convenzionati addetti alla Emergenza Sanitaria Territoriale con l'attività dei Servizi del Sistema di emergenza-urgenza secondo criteri di flessibilità operativa, incluse forme di mobilità interaziendale. |
Commento: la continuità assistenziale resta nell'area convenzionale.
Art. 17 |
| 1. Il Consiglio sanitario aziendale è organismo di consulenza tecnica della direzione generale in materia di programmazione e di valutazione delle attività tecnico-sanitarie e assistenziali dellazienda sotto il profilo dellinnovazione e dello sviluppo aziendale, dellappropriatezza nellutilizzazione delle risorse e della congruità dei risultati conseguiti. Il Consiglio, presieduto dal direttore generale o, per sua delega, dal direttore sanitario, è costituito con provvedimento del direttore generale sulla base delle direttive regionali, che devono assicurare comunque la presenza dei direttori di dipartimento e dei direttori di distretto e di rappresentanti dei medici convenzionati ai sensi dell'articolo 8. |
Commento: nel Consiglio sanitario aziendale è garantita la presenza della Medicina di Famiglia.
Art. 9 |
4. Lambito di applicazione dei fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale è
rappresentato da:
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Commento: sarà possibile anche per i medici di famiglia fornire prestazioni professionali ai fondi integrativi di assistenza.
Sono state pertanto accolte le richieste del sindacato sulla medicina di famiglia.
Nella mozione finale, approvata all'unanimità, il Consiglio Nazionale approva e plaude all'opera del Segretario Nazionale Mario Falconi e dell'intera Segreteria Nazionale che hanno condotto nei giorni scorsi la trattativa con il Ministero e le regioni per la modifica del decreto.
La Fimmg ancora una volta ha giocato un ruolo decisivo a tutela di tutta la medicina di famiglia italiana e, presentandosi compatta di fronte alla parte pubblica ha raggiunto i propri obiettivi senza la necessità di attuare lo sciopero, anche con l'effettuazione della sciopero del 27 maggio non si sarebbe potuto ottenere di più, anzi ci sarebbe stato il rischio di trovarsi di fronte ad un irrigidimento della parte pubblica ed a un ritorno del Ministro sulle precedenti posizioni. Il Ministro e le regioni hanno firmato a garanzia di quanto concordato, la Fimmg ha sospeso lo sciopero, ma questo non significa abbassare il livello di guardia: lo stato di agitazione della categoria permane per vigilare sull'effettiva attuazione dell'accordo.
Il consiglio Nazionale, inoltre, sottolinea che la positiva e definitiva approvazione del decreto così modificato, costituisce l'indispensabile presupposto per la ripresa delle trattative per il rinnovo della convenzione e per la soluzione dei rilevanti problemi ancora sul tappeto: il carico burocratico e la confusa gestione del Prontuario Terapeutico Nazionale, delle note Cuf e delle esenzioni.