Esenzione dal pagamento del ticket per invalidità

Hanno diritto all'esenzione dal ticket per invalidità i cittadini con invalidità civile, di guerra, del lavoro, con cecità, sordomutismo, vittima di atti di terrorismo e della criminalità organizzata e familiari, i pazienti danneggiati da complicanze irreversibili a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

  

Possono usufruire di questa esenzione i cittadini italiani, comunitari e stranieri iscritti al SSN. Per i cittadini comunitari in possesso di tessera sanitaria europea (TEAM) la certificazione di invalidità rilasciata all'estero deve essere valutata, per il suo riconoscimento / equiparazione, da un medico funzionario del Distretto.

L'esenzione dal pagamento del ticket può essere totale (cioè riferita a tutte le prestazioni) o parziale (riferita solo alle prestazioni correlate alla patologia). Il diritto all'esenzione è certificato da un'apposita tessera di esenzione, che viene rilasciata dallo sportello del Distretto dell'Azienda Usl di residenza, a cui la persona interessata presenta la certificazione che documenta lo stato di invalidità e/o i requisiti che danno diritto all'esenzione.

Lo stato ed il grado di invalidità devono essere accertate dalla competente Commissione medica della Azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito.

La tessera di esenzione può avere scadenza illimitata o limitata. L'esenzione viene registrata nel sistema informativo dell'Azienda Usl ed è inviata in automatico al medico di famiglia/pediatra della persona interessata.

Per fruire di questa esenzione è necessario che nella ricetta di prescrizione il medico di famiglia / pediatra / specialista indichi, nell'apposito campo dell'impegnativa, il codice identificativo dell'invalidità riconosciuta.

Informazioni utili

Per il cittadino straniero comunitario con tessera sanitaria europea (TEAM) la certificazione di invalidità rilasciata all'estero deve essere valutata, per il suo riconoscimento / equiparazione, da un medico funzionario del Distretto. L'invalido di guerra dalla 1° alla 8° categoria titolare di pensione diretta vitalizia ha diritto all'erogazione, a totale carico del SSN, dei farmaci in classe C, se il medico di famiglia ne attesta la comprovata utilità terapeutica per il paziente. La persona che, a causa di atti di terrorismo o stragi, ha subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80%, è equiparata al grande invalido di guerra e usufruisce della gratuità dei farmaci classificati in classe C , se ritenuti indispensabili e insostituibili dal medico proscrittore. L'invalido vittima del terrorismo e di stragi e i suoi familiari fino al primo grado, inclusi i familiari dei deceduti, sono esenti ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica, inclusi i farmaci generici. La persona che al momento dell'accettazione/prenotazione di un visita / esame presenta la ricetta sulla quale il medico ha già riportato l'esenzione non è tenuta a mostrare la tessera di esenzione. Se il medico non ha indicato l'esenzione sulla ricetta, ma la persona ha diritto all'esenzione per invalidità, non è sufficiente che l'interessato presenti al punto di prenotazione o di accettazione la tessera di esenzione: in questo caso la persona interessata dovrà chiedere al medico di riformulare la ricetta

Modalità di erogazione

Per richiedere l'inserimento dell'esenzione occorre rivolgersi agli sportelli SAUB del proprio distretto o procedere online utilizzando il seguente link:

Aspetti economici

La prestazione è gratuita