Prevenzione della corruzione: Whistleblowing

L’istituto del whistleblowing è uno strumento a disposizione del settore pubblico e privato che si prefigge di regolamentare e facilitare la segnalazione di illeciti di cui il soggetto segnalante, il cosiddetto “whistleblower”, sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, anche mediante la previsione di significative forme di tutela nei confronti dello stesso segnalante e degli altri soggetti coinvolti.

In Italia il whistleblowing è regolato dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e dalle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023. 


I soggetti legittimati all’invio di una segnalazione sono:

  • Dipendenti dell’Azienda 
  • Dipendenti e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che svolgono lavori in favore dell’Azienda
  • Lavoratori autonomi che svolgono la loro attività presso l’Azienda
  • Titolari di rapporti di collaborazione con l’Azienda 
  • Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l’Azienda
  • Volontari e tirocinanti (retribuiti e non) che prestano la propria attività presso l’Azienda


Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano la violazione, o fondato sospetto di violazione, di normativa nazionale e dell’Unione europea, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Azienda. 

In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate per: 

  • violazione del diritto nazionale: illecito civile, illecito amministrativo, illecito penale, illecito contabile
  • violazione del diritto dell’Unione Europea

  
Le irregolarità non sono incluse tra le violazioni del diritto nazionale, ma possono costituire “elementi concreti” tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una violazione.

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed  accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.
 

A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

  • generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda; 
  • una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
  • le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi, se conosciute;
  • le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati sempre che siano conosciuti;
  • l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
  • l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti; 
  • ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

CANALI DI SEGNALAZIONE 
  • interno (nell’ambito del contesto lavorativo): attraverso l’apposita piattaforma aziendale, accessibile dalla intranet e dalla internet aziendale: https://whistleblowing.ausl.re.it/ 
  • esterno presso ANAC al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing 
  • divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
  • denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile. 


Il Responsabile della prevenzione della corruzione è il soggetto deputato a dare seguito alle segnalazioni. Il Responsabile della prevenzione della corruzione è il custode aziendale dell’identità del segnalante. 


Misure di protezione per la tutela del segnalante
  1. Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione 
  2. Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower: non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

 
Per quanto attiene all’inoltro, il modulo di segnalazione potrà essere trasmesso al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza:

  • in forma scritta: 
    • per via informatica, attraverso l’apposita piattaforma aziendale, accessibile dalla intranet e dalla internet aziendale, cliccando la prevista funzione “invia” da cui conseguirà l’inoltro immediato al Responsabile della prevenzione della corruzione 
    • mediante servizio postale al Responsabile della prevenzione della corruzione. La segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse: la prima contenente la segnalazione e la seconda i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “Riservata al RPCT”;
    • di persona tramite consegna in busta chiusa al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell’Azienda Usl di Reggio Emilia-IRCCS – c/o Direzione Generale, Via Amendola 2, Reggio Emilia. 
  • in forma orale:
    • mediante incontro diretto, entro un termine ragionevole, con il Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza, i cui recapiti sono: 
      Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
      Dr.ssa Silvia Filippi
      Tel. 0522/335810  |  E-mail: silvia.filippi@ausl.re.it 
      Sede: Azienda Usl di Reggio Emilia-IRCCS, Direzione Generale – Via Amendola n. 2 - 42122 - Reggio Emilia

 

Allegati:


PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

La sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) è consultabile al seguente link: https://apps.ausl.re.it/DocSuiteAmministrazioneTrasparente/Series.aspx?idSeries=73
 

Ultimo aggiornamento: 12/03/24