Che cos'è il REACH

In data 1 giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, noto anche come Regolamento REACH (acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals).

Tutti i processi previsti dal REACH sono governati dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), avente sede a Helsinki (Finlandia) ed istituita allo scopo di garantire la coerenza dell’applicazione di REACH in tutta l'Unione Europea.
Il REACH ha l'obiettivo di assicurare un’elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente attraverso il miglioramento della conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici, la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, rafforzando nel contempo la libera circolazione di sostanze nel mercato interno, la competitività e le capacità innovative dell’industria chimica europea.
Il REACH costituisce la più grande ed importante regolamentazione sulle sostanze chimiche mai realizzata a livello europeo e per conseguire i propri ambiziosi scopi sostituisce buona parte delle precedenti norme della UE in materia introducendo un sistema integrato che si basa su quattro elementi fondamentali (la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e le restrizioni).
Uno dei pilastri del sistema REACH è sicuramente la registrazione, cioè la comunicazione entro il 2018 di una serie di informazioni sulle caratteristiche chimico-fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche, nonché le modalità d’uso e di controllo dei pericoli di tutte le sostanze prodotte o importate nel territorio dell’Unione in quantità pari o superiore ad una tonnellata all’anno.
Si prevede che entro tale data, in base ai dati progressivamente raccolti e prodotti dall’industria. circa 30.000 sostanze chimiche saranno registrate e soggette ad un esame sulla loro pericolosità (contro le poche centinaia valutate in più di 30 anni dalla comunità europea). Dopo il 2018 nessuna sostanza chimica soggetta al REACH potrà essere commercializzata senza essere stata registrata (principio del “no data, no market”).
Il sistema REACH con la registrazione introduce una “rivoluzione copernicana”, in quanto prevede che la responsabilità di tale processo sia interamente a carico delle imprese che dovranno raccogliere e comunicare a proprie spese a ECHA le informazioni richieste sulle sostanze di loro pertinenza. Tali informazioni dovranno inoltre essere comunicate lungo l’intera catena di approvvigionamento (produzione, commercializzazione e uso) affinché tutti gli attori coinvolti possano procedere ad una corretta valutazione e gestione del rischio derivante dalle sostanze chimiche utilizzate.
L’altro elemento rivoluzionario introdotto dal REACH è rappresentato dall’obbligo per tutti i fabbricanti, gli importatori o gli utilizzatori a valle che utilizzano o immettono sul mercato sostanze aventi caratteristiche di pericolosità particolarmente preoccupanti di richiedere preventivamente ad ECHA un’autorizzazione a prescindere dalle quantità in gioco.
La UE persegue il preciso scopo dell’eliminazione delle sostanze più pericolose ed incentiva la ricerca di soluzioni alternative, pertanto ECHA per tali sostanze concederà l’autorizzazione a restare sul mercato solo a certe condizioni, per determinati usi e per tempi definiti.