Accertamento Sanitario Obbligatorio - ASO - per la valutazione urgente dello stato psichico di una persona

L’accertamento sanitario obbligatorio viene richiesto da un medico nei confronti di una persona per la quale si abbia il fondato sospetto di alterazioni psichiche da rendere urgente un intervento terapeutico e che rifiuti ogni contatto con il medico.

L’accertamento sanitario obbligatorio è disposto con un’ordinanza del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, su proposta motivata del medico richiedente. L’ordinanza deve indicare il luogo (che può essere il Centro di salute mentale, l’ambulatorio, il domicilio del paziente, il pronto soccorso) in cui l’accertamento deve essere effettuato.

Dopo questo accertamento, se ci sono le condizioni e la persona rifiuta di sottoporsi alle cure necessarie, può essere disposto un trattamento sanitario obbligatorio (per approfondimenti consulta “trattamento sanitario obbligatorio”).

Per sapere come fare in caso di necessità, rivolgersi al Centro di salute mentale del Distretto dell’Azienda Usl, al medico di famiglia, al Servizio di guardia medica.

I Centri di salute mentale sono presenti in ogni Distretto e nella quasi totalità dei casi restano aperti per 12 ore nei giorni feriali.

Informazioni utili

- Le procedure amministrative relative all'ASO sono svolte direttamente dai servizi competenti:Centro Salute Mentale e Uffici Comunali di supporto al Sindaco. 
- E'sempre consigliabile rivolgersi al Centro Salute Mentale o al Medico di medicina Generale; negli orari di chiusura del CSM rivolgersi o al Servizio di Guardia medica. 
- Per ogni eventuale problema il punto di riferimento è il CSM. 
- I Centri di salute mentale sono presenti in ogni distretto e nella quasi totalità dei casi restano aperti per 12 ore nei giorni feriali.

A chi rivolgersi

Centro Salute Mentale
Medico di famiglia
Guardia Medica
Pronto Soccorso
118 (soccorso sanitario)
113 (polizia di stato)
112 (carabinieri)

Aspetti economici

La prestazione è gratuita

Normativa di riferimento

Legge 833/78 artt. 33-34-35 
Direttiva regionale n. 1457/89 sull'effettuazione degli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori