Rilascio attestazione di mansioni lavorative che comportano rischio per la gravidanza

Il SPSAL può effettuare la verifica dell'adeguatezza della mansione affidata alla lavoratrice in gravidanza e/o fino a sette mesi di età del figlio, sia a seguito di attivazione da parte della stessa lavoratrice che ritenga non tutelato il suo diritto di lavorare in mansioni non a rischio per il suo stato di gravidanza e/o fino a sette mesi dopo il parto, sia a seguito di richiesta da parte della DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO.

Informazioni utili

INTERDIZIONE dal lavoro in gravidanza e/o fino a sette mesi dopo il parto è un provvedimento emanato dalla Direzione Provinciale dal Lavoro a seguito di certificazione specialistica ginecologica attestante gravi complicanze della gestazione(applicabile solo durante la gravidanza) o a seguito di accertamento di condizioni di lavoro a rischio secondo la normativa vigente (applicabile durante la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto).

ASTENSIONE OBBLIGATORIA É un congedo applicabile a tutte le gravidanze per un periodo di 5 mesi (uno/due prima del parto e tre/quattro dopo). 

Requisiti del richiedente

La richiesta della prestazione può essere avanzata da:

  • lavoratrice * che operi in condizioni di lavoro o ambientali da lei stessa ritenute non adeguate al proprio stato sia durante la gravidanza che nel periodo dopo il parto.
  • Direzione Provinciale del Lavoro che richiede al SPSAL la verifica dell’adeguatezza della mansione affidata alla lavoratrice in gravidanza e/o fino a 7 mesi dopo il parto.

*Lavoratrici dipendenti di datori di lavoro privati e di pubbliche amministrazione, comprese quelle con contratto di apprendistato o di formazione lavoro, socie di cooperative, collaboratrici familiari e lavoranti a domicilio, che svolgano un lavoro vietato, durante la gestazione e fino a sette mesi di età del figlio.

Modalità di erogazione

Il servizio verifica l’adeguatezza del lavoro svolto in gravidanza o nel periodo che va dal terzo al settimo mese di età del figlio, raccogliendo informazioni dalla lavoratrice, dal datore di lavoro e con sopralluogo mirato in ambiente di lavoro.

La lavoratrice dovrà presentarsi presso il Servizio, con i seguenti documenti:

  • In caso di gravidanza Certificato dello specialista ginecologo attestante la gravidanza in normale evoluzione e l’epoca presunta del parto;
  • Nel periodo dopo il parto Autocertificazione di esistenza in vita del bambino o Certificato di esistenza rilasciato dai Servizi Demografici del Comune di Residenza nei giorni immediatamente precedenti la richiesta di erogazione della presente prestazione;
  • Documento di identità, in corso di validità.

Documenti rilasciati

Nel caso la mansione verificata sia ritenuta non adeguata per lo stato della lavoratrice verrà redatto: 

  • un atto formale indirizzato al datore di lavoro di spostamento ad altre mansioni non a rischio per la lavoratrice per l’intero periodo per il quale è prevista la tutela;
  • oppure, se non sia possibile uno spostamento ad altre mansioni o queste siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, verrà redatto un atto formale, indirizzato alla Direzione Provinciale del Lavoro, mediante il quale si richiede l’applicazione della tutela di cui all’art. 11 del D.Lgs. 151/01.

E' la DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO che autorizza l'astensione anticipata dal lavoro e/o il prolungamento fino a 7 mesi dopo il parto.

Aspetti economici

La prestazione è gratuita

Normativa di riferimento

D.Lgs. 151/2001 "Testo Unico … in materia di tutela della maternità …). D.Lgs. 81/2008 Titolo II - allegato IV