Accertamento medico legale collegiale per diagnosi funzionale della persona con disabilità (L. 68/99)
La Commissione medica dell’AUSL-IRCCS redige un verbale di "diagnosi funzionale", finalizzato all'individuazione della capacità globale della persona con disabilità, ai fini dell'inserimento lavorativo attraverso il collocamento mirato promosso dall’Amministrazione Provinciale.
Informazioni utili
L'interessato o il legale rappresentante (genitore, tutore, curatore o amministratore di sostegno), deve inoltrare domanda di accertamento ai sensi della L. 68/99 (disabilità) presso l'INPS, mediante procedura telematica:
- direttamente (con SPID o CIE o CNS) sul sito www.inps.it
- tramite i soggetti abilitati (Enti di Patronato, Associazioni di categoria, Associazioni invalidi).
L'interessato è convocato mediante lettera. La prima convocazione è trasmessa su fascicolo sanitario elettronico se utilizzato nei 90 giorni precedenti; se l'interessato non risulta titolare di FSE o non risultano accessi recenti (ultimi 90 giorni), la convocazione avviene con posta ordinaria. In caso di assenza alla prima convocazione, la seconda è inoltrata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Ai sensi dell'art. 10 della L. 68/99, in caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può richiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute, inoltrando specifica domanda al Servizio Medicina Legale e Gestione Rischio clinico dell'AUSL-IRCCS. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'Azienda. Per inoltrare la domanda, utilizzare l'apposito modulo riportato nella sezione 'Documenti'.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.inps.it o rivolgersi a Enti di Patronato, Associazioni di categoria, Associazioni invalidi.
Documenti necessari
- verbale di invalidità civile o cecità civile o sordità
- documentazione sanitaria relativa ai problemi di salute
- documento di identità in corso di validità
Requisiti del richiedente
Cittadini in età lavorativa riconosciuti:
- invalidi civili con percentuale di invalidità uguale o superiore al 46 per cento
- ciechi civili (ciechi assoluti; ciechi parziali, con visus non superiore a 1/20) e ipovedenti gravi (visus non superiore a 1/10)
- sordi
- invalidi civili di guerra (secondo quanto stabilito dalla L. 296/06 - Finanziaria 2007 - e successivi regolamenti).
La Legge 68/99 si applica, con accertamenti di competenza di altre Amministrazioni, anche a: invalidi del lavoro, invalidi di guerra, invalidi per servizio, soggetti appartenenti a categorie protette (orfani e coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, figli e coniugi di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, lavoro o servizio, profughi italiani rimpatriati, figli e coniugi superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).
Per maggiori informazioni, consultare l'opuscolo informativo riportato nella sezione 'Info Pazienti.
Modalità di erogazione
L’interessato è convocato a visita ed è sottoposto ad accertamento collegiale.
La prima convocazione è trasmessa su fascicolo sanitario elettronico se utilizzato nei 90 giorni precedenti; se l'interessato non risulta titolare di FSE o non risultano accessi recenti (ultimi 90 giorni), la convocazione avviene con posta ordinaria. In caso di assenza alla prima convocazione, la seconda è inoltrata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Ai sensi dell'articolo 29-ter, Legge 120/2020 "Le commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale secondo caso spetta al responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato è convocato a visita diretta".
L'accertamento è affidato a Commissioni operanti presso ciascun Distretto dell'AUSL-IRCCS.
Documenti rilasciati
Verbale di 'diagnosi funzionale', inviato dall'INPS dopo validazione.
Aspetti economici
La prestazione è gratuita
Normativa di riferimento
Legge 68/99 - D.P.C.M. 13 gennaio 2000 - L.R. 4/2008 - L. 120/2020