Accertamento medico legale collegiale per diagnosi funzionale della persona disabile (L. 68/99)

La Commissione medica dell’AUSL-IRCCS redige un verbale di "diagnosi funzionale", finalizzato all'individuazione della capacità globale del soggetto disabile, ai fini dell'inserimento lavorativo attraverso il collocamento mirato promosso dall’Amministrazione Provinciale.

Informazioni utili

L'interessato o il legale rappresentante (genitore, tutore, curatore o amministratore di sostegno), deve inoltrare domanda di accertamento ai sensi  della L. 68/99 (disabilità) presso l'INPS, mediante procedura telematica:

  • direttamente (con SPID o CIE o CNS) sul sito www.inps.it
  • tramite i soggetti abilitati (Enti di Patronato, Associazioni di categoria, Associazioni invalidi).

L'interessato è convocato mediante lettera. 

Ai sensi dell'art. 10 della L. 68/99, in caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può richiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute, inoltrando specifica domanda al Servizio Medicina Legale e Gestione Rischio clinico dell'AUSL-IRCCS. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'Azienda. Per inoltrare la domanda, utilizzare l'apposito modulo riportato nella sezione 'Documenti'. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.inps.it  o rivolgersi a Enti di Patronato, Associazioni di categoria, Associazioni invalidi.

Documenti necessari

  • verbale di invalidità civile o cecità civile o sordità
  • documentazione sanitaria relativa ai problemi di salute
  • documento di identità in corso di validità

Requisiti del richiedente

Cittadini in età lavorativa riconosciuti:

  • invalidi civili con percentuale di invalidità uguale o superiore al 46 per cento
  • ciechi civili (ciechi assoluti; ciechi parziali, con visus non superiore a 1/20) e ipovedenti gravi (visus non superiore a 1/10)
  • sordi
  • invalidi civili di guerra (secondo quanto stabilito dalla L. 296/06 - Finanziaria 2007 - e successivi regolamenti).

La Legge 68/99 si applica, con accertamenti di competenza di altre Amministrazioni, anche a: invalidi del lavoro, invalidi di guerra, invalidi per servizio, soggetti appartenenti a categorie protette (orfani e coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, figli e coniugi di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, lavoro o servizio, profughi italiani rimpatriati, figli e coniugi superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).

Per maggiori informazioni, consultare l'opuscolo informativo riportato nella sezione 'Documenti'.

Modalità di erogazione

L'interessato è convocato mediante lettera.

Documenti rilasciati

Verbale di 'diagnosi funzionale', inviato dall'INPS dopo validazione.

Aspetti economici

La prestazione è gratuita

Normativa di riferimento

Legge 68/99; D.P.C.M. 13 gennaio 2000