Notifica nuovo insediamento produttivo art. 67 D.LGS. 81/08

Comunicazione preventiva per la costruzione, l’ampliamento e l’adattamento di edifici o locali da destinare al lavoro.

L’attivazione di nuovi insediamenti produttivi o modifiche a quelli esistenti devono essere comunicati al Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende Usl.

La comunicazione deve essere redatta su specifico modulo, allegato alla presente e deve essere corredata di informazioni specifiche, utili per valutare eventuali problemi di tipo igienico-sanitario e/o di sicurezza e dalla documentazione tecnica relativa agli apparecchi/impianti di nuova installazione.

La mancata comunicazione è sanzionata con sanzione amministrativa.

Documenti necessari

- Scheda informativa nazionale completa degli allegati previsti; - Disegni in semplice copia di pianta, prospetti e sezioni dei locali in scala 1:100.

Requisiti del richiedente

Nei casi in cui si intenda realizzare o trasformare un edificio o un locale per adibirlo a lavorazioni a cui debbano presumibilmente essere addetti più di tre lavoratori.

L’obbligo della comunicazione vi è anche nei casi in cui non si preveda l’esecuzione di alcuna opera edilizia, ma si intenda avviare una attività in locali esistenti oppure modificare in tutto o in parte l’attività svolta con l’introduzione di nuove macchine, lavorazioni o impianti.

Modalità di prenotazione

Direttamente al Servizio Prevenzione Sicurezza Ambiente di Lavoro SPSAL competente per territorio o tramite la richiesta di permesso di costruire PdC-DIA allo SPORTELLO UNICO della attività produttive.

Modalità di erogazione

Le determinazioni dello SPSAL sono comunicate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica. Nel caso siano necessarie integrazioni, il termine di 30 giorni riprende a decorrere dal momento della presentazione della documentazione richiesta.

Possibile eventuale risposta scritta con eventuali prescrizioni. Qualora lo SPSAL non faccia prescrizioni entro i 30 giorni dalla notifica, gli interessati possono eseguire i lavori, ferma restando però la loro responsabilità per quanto riguarda l’osservanza delle norme di igiene del lavoro.

Aspetti economici

La prestazione è gratuita

Normativa di riferimento

Art. 67 D.Lgs. 81/08