Piani di demolizione o rimozione AMIANTO

L’Azienda Usl, attraverso il Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, valuta il piano di lavoro elaborato dalla ditta specializzata incaricata della bonifica dall’amianto.

Questa ditta deve avere le caratteristiche e adottare le procedure previste dalla normativa in materia, in particolare per quanto riguarda la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Anche il luogo individuato per lo smaltimento dell’amianto deve rispettare quanto previsto dalla normativa.

Il piano va presentato almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.

Informazioni utili

Si ricorda che per ogni cantiere con rimozione di materiali contenenti amianto è richiesto uno specifico piano di lavoro.

Le imprese che eseguono lavori di rimozione di materiali contenenti amianto devono possedere specifici requisiti tra i più importanti:

  • iscrizione all'Albo gestori rifiuti categoria 10a o 10b (anche imprese individuali);
  • abilitazione regionale degli operatori e dei gestori conseguita tramite frequenza a corsi di formazione rispettivamente di 30 e di 50 ore e superamento del relativo esame;
  • adeguate attrezzature, materiali e dispositivi di protezione individuale dei lavoratori 
  • idoneità specifica alla mansione e relativi accertamenti sanitari ove previsti.

Visitate i seguenti siti:

Requisiti del richiedente

Datore di lavoro della ditta esecutrice di lavori di demolizione o rimozione di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi, impianti e mezzi di trasporto.

Modalità di erogazione

Trasmissione tramite posta tradizionale o elettronica o tramite consegna manuale allo SPSAL competente per territorio (sede del cantiere di rimozione) del piano di lavoro rimozione amianto.

Esame del piano e della documentazione (può essere usato il modulo scaricabile alla voce "documenti sanità pubblica - amianto"), con eventuale richiesta di integrazioni.

Eventuali sopralluoghi prima dell'inizio dei lavori e/o durante i lavori.

Documenti rilasciati

Non viene rilasciato alcun documento, ma vige la regola del silenzio assenso allo scadere dei 30 giorni dalla data di presentazione del piano. Viene concessa deroga ai 30 giorni solo per questioni di emergenza legati a problemi di salute e/o sicurezza. Vige comunque l'obbligo da parte del titolare dell'impresa di comunicare almeno 24 ore prima la data esatta di inizio lavori.

Aspetti economici

La prestazione è gratuita

Normativa di riferimento

Legge 257/92 "Norme relative alla cessazione dell'amianto"

D.M. 6.9.1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12, comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto."

D.Lgs. 81/08  Titolo IX capo 3