Verifica periodica impianti di riscaldamento ad acqua calda centralizzati nei condomini
Nei condomini dove è obbligatoria la figura dell’amministratore (gli edifici con più di 4 appartamenti) devono essere effettuate verifiche periodiche quinquennali sugli impianti centralizzati di riscaldamento ad acqua calda o surriscaldata, con potenzialità superiore a 35 Kw (30.000 chilocalorie all’ora).
Le verifiche sono effettuate, in base alla programmazione stabilita dell’Unità operativa impiantistica antinfortunistica dell’Azienda Usl, sugli impianti già omologati dall’ISPESL(l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro).
In caso di modifiche all’impianto, avarie, incidenti possono essere richieste verifiche straordinarie degli impianti (vedi “verifica straordinaria impianti di riscaldamento in condomini” ).
Le verifiche vengono effettuate dall’Unità operativa impiantistica antinfortunistica dell’Azienda Usl.
La verifica è effettuata dai tecnici in base alla periodicita’ stabilita per legge per gli ambienti ad uso civile e gli impianti destinati al riscaldamento ambienti (DM 01/12/1975) e per gli ambienti industriali, ovvero per gli impianti che sono asserviti a ciclo industriale (all.to VII DLgs 81/08).
Le verifiche sono effettuate, in base alla programmazione stabilita dell’Unità operativa impiantistica antinfortunistica dell’Azienda Usl, sugli impianti già omologati dall’ISPESL(l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro).
In caso di modifiche all’impianto, avarie, incidenti possono essere richieste verifiche straordinarie degli impianti (vedi “verifica straordinaria impianti di riscaldamento in condomini” ).
Le verifiche vengono effettuate dall’Unità operativa impiantistica antinfortunistica dell’Azienda Usl.
Informazioni utili
Tutti gli impianti di riscaldamento ad acqua calda con potenzialità del focolare superiore a 30.000 kcal/h devono essere denunciati c/o INAIL competente per territorio. A seguito di omologazione effettuata dai tecnici INAIL, la pratica viene passata alle AUSL competenti che ne curano la verifica periodica. Non vengono verificate le condizioni di sicurezza relative al "lato fuoco", soggette al controllo di altri enti.Documenti necessari
Libretto d'impianto rilasciato da INAIL o ISPESL, certificati di omologazione di componenti e accessori di sicurezza e controllo (es. valvole di sicurezza ecc.).Campo di applicazione
Impianti di riscaldamento ad acqua calda con potenzialità superiore a 34,88 kW (30.000 kcal/h)Requisiti del richiedente
Il richiedente deve essere il responsabile dell'impianto (legale rappresentante dell’azienda o l'amministratore dello stabile in cui si trova l'impianto di riscaldamento).Modalità di accesso
Presso unità erogatrice, deve essere richiesta dall’utente tramite lettera, fax, o PEC.Modalità di erogazione
La data e l’ora della verifica sono concordate tra il tecnico e l’utente che deve garantire la presenza del manutentore dell'impianto.La verifica è effettuata dai tecnici in base alla periodicita’ stabilita per legge per gli ambienti ad uso civile e gli impianti destinati al riscaldamento ambienti (DM 01/12/1975) e per gli ambienti industriali, ovvero per gli impianti che sono asserviti a ciclo industriale (all.to VII DLgs 81/08).
Documenti rilasciati
Verbale di verifica periodica (a verifica effettuata).Aspetti economici
La prestazione prevede il pagamento di un ticket
A pagamento vedi "tariffario regionale"
Normativa di riferimento
D.M. 01/12/1975; DLgs 81/08; DM 11/04/2011Documenti:
- DOCUMENTO - Guida al conseguimento abilitazione conduttore generatori di vapore
- DOCUMENTO 2012_elenco soggetti abilitati (SA) verifiche periodiche attrezz. di lavoro all.to VII D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- DOCUMENTO 2012 modalità effettuazione verifiche periodiche attrezzature all.to VII DLgs 81/08
- MODULO 2013_richiesta diritti accesso portale verifica periodica attrezz lavoro all.to VII D.Lgs. 81/08 e smi e DM 11/04/2011
- DOCUMENTO 2013_manuale uso PORTALE RVP per effettuare ON LINE le richieste di verifica periodica