Verifica periodica impianti di riscaldamento ad acqua calda centralizzati nei condomini

Nei condomini dove è obbligatoria la figura dell’amministratore (gli edifici con più di 4 appartamenti) devono essere effettuate verifiche periodiche quinquennali sugli impianti centralizzati di riscaldamento ad acqua calda o surriscaldata, con potenzialità superiore a 35 Kw (30.000 chilocalorie all’ora).
Le verifiche sono effettuate, in base alla programmazione stabilita dell’Unità operativa impiantistica antinfortunistica dell’Azienda Usl, sugli impianti già omologati dall’ISPESL(l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro).
In caso di modifiche all’impianto, avarie, incidenti possono essere richieste verifiche straordinarie degli impianti (vedi “verifica straordinaria impianti di riscaldamento in condomini” ).
Le verifiche vengono effettuate dall’Unità operativa impiantistica antinfortunistica dell’Azienda Usl.

Informazioni utili

Tutti gli impianti di riscaldamento ad acqua calda con potenzialità del focolare superiore a 30.000 kcal/h devono essere denunciati c/o INAIL competente per territorio. A seguito di omologazione effettuata dai tecnici INAIL, la pratica viene passata alle AUSL competenti che ne curano la verifica periodica. Non vengono verificate le condizioni di sicurezza relative al "lato fuoco", soggette al controllo di altri enti.

Documenti necessari

Libretto d'impianto rilasciato da INAIL o ISPESL, certificati di omologazione di componenti e accessori di sicurezza e controllo (es. valvole di sicurezza ecc.).

Campo di applicazione

Impianti di riscaldamento ad acqua calda con potenzialità superiore a 34,88 kW (30.000 kcal/h)

Requisiti del richiedente

Il richiedente deve essere il responsabile dell'impianto (legale rappresentante dell’azienda o l'amministratore dello stabile in cui si trova l'impianto di riscaldamento).

Modalità di accesso

Presso unità erogatrice, deve essere richiesta dall’utente tramite lettera, fax,  o PEC.

Modalità di erogazione

La data e l’ora della verifica sono concordate tra il tecnico e l’utente che deve garantire la presenza del manutentore dell'impianto.
La verifica è effettuata dai tecnici in base alla periodicita’ stabilita per legge per gli ambienti ad uso civile e gli impianti destinati al riscaldamento ambienti (DM 01/12/1975) e per gli ambienti industriali, ovvero per gli impianti che sono asserviti a ciclo industriale (all.to VII DLgs 81/08).

Documenti rilasciati

Verbale di verifica periodica (a verifica effettuata).

Aspetti economici

La prestazione prevede il pagamento di un ticket

A pagamento vedi "tariffario regionale"

Normativa di riferimento

D.M. 01/12/1975; DLgs 81/08; DM 11/04/2011