Verifica impianti di sollevamento, ponti sviluppabili, carrelli elevatori a braccio telescopico, piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, carri raccoglifrutta, idroestrattori, ascensori da cantiere

Le verifiche di sicurezza degli apparecchi di lavoro indicati dall’art. 71 e nell’all.to VII del DLgs 81/08, installati nei luoghi di lavoro hanno lo scopo di controllarne lo stato di conservazione e il funzionamento, per la sicurezza dei lavoratori e di coloro che le utilizzano.

Il datore di lavoro che inserisce una nuova attrezzatura nel suo stabilimento o nel cantiere di cui è titolare deve darne immediata comunicazione alla sede INAIL competente per il territorio dove queste apparecchiature sono installate, che assegna un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro.

La richiesta per la prima verifica va presentata all’INAIL, con un apposito modulo messo a disposizione, almeno 45 giorni prima della scadenza dei termini stabiliti dal decreto 81/2008. Nella richiesta il datore di lavoro deve indicare anche il Soggetto Abilitato (pubblico o privato) a cui rivolgersi se l’INAIL entro questi 45 giorni non è in grado di effettuare la verifica.

Le successive verifiche periodiche devono essere richieste al Servizio Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica dell’Azienda Usl o a un Soggetto Abilitato privato inserito negli elenchi del ministero delle attività produttive, almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini stabiliti dal decreto 81/2008.

Il modulo di richiesta e i documenti esplicativi si trovano nelle apposite sezioni di documenti di sanità pubblica agli argomenti: sollevamento, pressione, riscaldamento, nonché l’elenco dei Soggetti Abilitati alle verifiche periodiche successive alla prima.

Documenti necessari

Libretto della macchina.

Campo di applicazione

Tutte le aziende con lavoratori dipendenti o equiparati rientranti nel (l’art. 194 del D.P.R. n. 547/55 - abrogato) D.Lgs. 81/2008, in possesso di attrezzature rientranti nell'all.to VII del suddetto D.Lgs (scale aeree a inclinazione variabile, ponti mobili sviluppabili su carro e autocarro, gru su autocarro o autogru, Ponti sospesi muniti di argano; Argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni; Gru o altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, esclusi quelli azionati a mano e quelli gia soggetti a speciali disposizioni di legge; carri raccoglifrutta; carrelli elevatori a braccio telescopico; ponti autosollevanti su colonne; ascensori da cantiere; idroestrattori).

Requisiti del richiedente

Il richiedente deve essere il legale rappresentante dell’azienda proprietaria dell'impianto da sottoporre a verifica.

Modalità di accesso

La verifica è effettuata dai tecnici in base alla periodicità stabilita per legge (all.to VII DLgs 81/08). Deve essere richiesta dall’utente tramite lettera, fax o PEC.  

In alternativa è possibile effettuare richiesta OnLine tramite Portale RVP.

Modalità di erogazione

La data e l’ora della verifica sono concordate tra il tecnico e l’azienda che deve garantire la presenza di personale di sua fiducia. Per le operazioni di collaudo e di verifica i costruttori ed i datori di lavoro devono mettere a disposizione dei funzionari incaricati il personale occorrente sotto la vigilanza di un preposto ed i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.

Documenti rilasciati

Verbale di verifica periodica (a seguito della verifica)

Aspetti economici

La prestazione prevede il pagamento di un ticket

CON CONTRIBUTO; vd. tariffario SSIA

Normativa di riferimento

D.P.R. 27 aprile 1955 n° 547 (abrogato); D.Lgs. 81/2008; DM 11/04/2011