Verifica impianti a pressione di gas o vapore

Per recipienti fissi contenenti gas compressi liquefatti o disciolti diversi dal vapor d'acqua, non assimilabili a quelli adibiti per il trasporto, escluse le bombole con capacità non superiore a 80 litri.

Le verifiche di sicurezza degli apparecchi di lavoro indicati dall’art. 71 e nell’all.to VII del DLgs 81/08, installati nei luoghi di lavoro hanno lo scopo di controllarne lo stato di conservazione e il funzionamento, per la sicurezza dei lavoratori e di coloro che le utilizzano.

Il datore di lavoro che inserisce una nuova attrezzatura nel suo stabilimento o nel cantiere di cui è titolare deve darne immediata comunicazione alla sede INAIL competente per il territorio dove queste apparecchiature sono installate, che assegna un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro. 

La richiesta per la prima verifica va presentata all’INAIL, con un apposito modulo messo a disposizione, almeno 45 giorni prima della scadenza dei termini stabiliti dal decreto 81/2008. Nella richiesta il datore di lavoro deve indicare anche il Soggetto Abilitato (pubblico o privato) a cui rivolgersi se l’INAIL entro questi 45 giorni non è in grado di effettuare la verifica.

Le successive verifiche periodiche devono essere richieste al Servizio Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica dell’Azienda Usl o a un Soggetto Abilitato privato inserito negli elenchi del ministero delle attività produttive, almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini stabiliti dal decreto 81/2008. Il modulo di richiesta e i documenti esplicativi si trovano nelle apposite sezioni di documenti di sanità pubblica agli argomenti: sollevamento, pressione, riscaldamento, nonché l’elenco dei Soggetti Abilitati alle verifiche periodiche successive alla prima.

Informazioni utili

Le verifiche sono rivolte ai serbatoi in pressione di fluidi comprimibili come ad esempio aria compressa, GPL, fluidi frigoriferi quali freon o ammoniaca, anidride carbonica o altri gas. I limiti dimensionali per i quali tali serbatoi risultano soggetti sono variabili a seconda della tipologia di fluido e di utilizzo.

Documenti necessari

Libretto di omologazione o certificato di costruzione CE dell'apparecchiatura a pressione, Scheda Tecnica d'impianto (impianti successivi all'aprile 2011) o verbale di omologazione di primo o nuovo impianto rilasciato da INAIL o ISPESL (o ANCC per quelli antecedenti al 1984) o  relativo al luogo d'impianto oppure comunicazione d'installazione sia a INAIL/ISPESL sia a AUSL per impianti marcati CE secondo DLgs. 93/00

Campo di applicazione

Recipienti fissi di capacità superiore a 24 litri contenenti gas compressi liquefatti o disciolti diversi dal vapor d'acqua, non assimilabili a quelli adibiti per il trasporto, escluse le bombole con capacità non superiore a 80 litri.

Requisiti del richiedente

Il richiedente deve essere il legale rappresentante dell’azienda proprietaria del recipiente a pressione. Nel caso di recipienti in affitto è l'azienda che si occupa della manutenzione.

Modalità di accesso

c/o unità erogatrice, tramite fax, lettera o PEC

Modalità di prenotazione

La verifica deve essere richiesta dall’utente tramite lettera. -MODULISTICA SCARICABILE: "richiesta verifica periodica attrezzature rientranti all.to VII DLgs81/08". In alternativa è possibile effettuare richiesta OnLine tramite Portale RVP. -DOCUMENTO SCARICABILE: "manuale d'uso del portale RVP"

Modalità di erogazione

La data e l’ora della verifica vengono preavvisate e, per quanto possibile, concordate tra il tecnico e l’azienda. Per le operazioni di collaudo e di verifica i costruttori ed i datori di lavoro devono mettere a disposizione dei funzionari incaricati il personale occorrente sotto la vigilanza di un preposto ed i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.

Documenti rilasciati

-Verbale di verifica periodica (a verifica effettuata)

Aspetti economici

La prestazione prevede il pagamento di un ticket

A pagamento vedi tariffario SSIA

Normativa di riferimento

R.D. n.824 del 12/05/1927; D.M. del 21/05/1974; Dlgs 311/91; DLgs. 93/00; DLgs 81/2008; DM 11/04/2011