Verifica forni per oli minerali
Le verifiche di sicurezza degli apparecchi di lavoro indicati dall’art. 71 e nell’all.to VII del DLgs 81/08, installati nei luoghi di lavoro, hanno lo scopo di controllarne lo stato di conservazione e il funzionamento, per la sicurezza dei lavoratori e di coloro che le utilizzano.
Il datore di lavoro che inserisce una nuova attrezzatura nel suo stabilimento o nel cantiere di cui è titolare deve darne immediata comunicazione alla sede INAIL competente per il territorio dove queste apparecchiature sono installate, che assegna un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro.
La richiesta per la prima verifica va presentata all’INAIL, con un apposito modulo messo a disposizione, almeno 45 giorni prima della scadenza dei termini stabiliti dal decreto 81/2008. Nella richiesta il datore di lavoro deve indicare anche il Soggetto Abilitato (pubblico o privato) a cui rivolgersi se l’INAIL entro questi 45 giorni non è in grado di effettuare la verifica.
Le successive verifiche periodiche devono essere richieste al Servizio Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica dell’Azienda Usl o a un Soggetto Abilitato privato inserito negli elenchi del ministero delle attività produttive, almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini stabiliti dal decreto 81/2008.
Il modulo di richiesta e i documenti esplicativi si trovano nelle apposite sezioni di documenti di sanità pubblica agli argomenti: sollevamento, pressione, riscaldamento, nonché l’elenco dei Soggetti Abilitati alle verifiche periodiche successive alla prima.
Informazioni utili
La conduzione dei forni deve essere affidata a persona maggiorenne e tecnicamente capace.
Documenti necessari
Libretto di omologazione con verbale d'ispezione generale di primo o nuovo impianto rilascaito da INAIL o ISPESL (o da ANCC per antecedenti 1984).Campo di applicazione
Forni facenti parte di impianti per la lavorazione di olii minerali.Requisiti del richiedente
Il richiedente deve essere il legale rappresentante dell’azienda proprietaria del forno.Modalità di accesso
Presso unità erogatrice.
La verifica deve essere richiesta dall’utente tramite fax, lettera o PEC presentando il modulo allegato "richiesta verifica periodica" attrezzature rientranti all.to VII DLgs81/08".
In alternativa è possibile effettuare richiesta OnLine tramite Portale RVP. DOCUMENTO SCARICABILE: "manuale portale RVP"
Modalità di erogazione
La data e l’ora della verifica vengono preavvisate e, per quanto possibile, concordate tra il tecnico e l’azienda. Per le operazioni di collaudo e di verifica i costruttori ed i datori di lavoro devono mettere a disposizione dei funzionari incaricati il personale occorrente sotto la vigilanza di un preposto ed i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.Documenti rilasciati
Verbale di verifica periodica (a verifica effettuata).Aspetti economici
La prestazione prevede il pagamento di un ticket
A pagamento vedi tariffario SSIA
Normativa di riferimento
D.M. 1/12/1975; DLgs 81/2008; DM 11/04/2011Documenti:
- DOCUMENTO 2012_elenco soggetti abilitati (SA) verifiche periodiche attrezz. di lavoro di cui all'ALL.to VII DLgs 81/08 e s.m.i.
- DOCUMENTO 2012 modalità effettuazione verifiche periodiche attrezzature all.to VII DLgs 81/08
- MODULO 2013_richiesta diritti accesso portale verifica periodica attrezz lavoro all.to VII D.Lgs. 81/08 e smi e DM 11/04/2011
- 01_2012_Tariffario VERIFICHE PERIODICHE apparecchiature All.to VII DLgs 81/08
- DOCUMENTO 2013_manuale uso PORTALE RVP per effettuare ON LINE le richieste di verifica periodica
- MODULO 2014_richiesta verifica periodica attrezz lavoro all.to VII D.Lgs. 81/08 e smi e DM 11/04/2011