Misure di tutela delle lavoratrici madri

Il Decreto Legislativo 151 del 26 marzo 2001 è la normativa per la tutela ed il sostegno della maternità e della paternità e salvaguarda la condizione di lavoratrice madre.

CONGEDO DI MATERNITA’(ASTENSIONE OBBLIGATORIA)

Per ogni lavoratrice è sempre vietato lavorare due mesi prima e tre mesi dopo il parto, il congedo di maternità (astensione obbligatoria dal lavoro) è obbligatorio e non è possibile rinunciarvi nemmeno se lo chiede il datore di lavoro o la stessa lavoratrice.

FLESSIBILITÀ DELL'ASTENSIONE OBBLIGATORIA

La lavoratrice può richiedere di lavorare fino ad un mese prima del parto ed astenersi dal lavoro fino a quattro mesi dopo, solo se sta bene, la gravidanza procede in modo fisiologico e svolge un lavoro che non pregiudica la sua salute e quella del bambino.

La domanda va inoltrata alla Direzione Territoriale del Lavoro e all’INPS.

INTERDIZIONE ANTICIPATA

Se il tipo di lavoro svolto può essere dannoso alla salute della donna e del bambino (lavoro a rischio) la legge prevede che la lavoratrice sia assegnata ad altra attività non a rischio. Se questo non è possibile, la lavoratrice dovrà essere allontanata dal lavoro (interdizione anticipata) dal momento in cui il datore di lavoro viene a conoscenza del suo stato di gravidanza.

Indipendentemente dal lavoro svolto, qualora la gravidanza presenti delle difficoltà nel suo decorso, il ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale redigerà un certificato attestante la gravidanza a rischio e la necessità di allontanamento anticipato dal lavoro (interdizione anticipata), da consegnare alla segreteria dei Distretti dell’AUSL di residenza.

PROSEGUIMENTO DELL’INTERDIZIONE

La lavoratrice ha diritto a prolungare l’astensione obbligatoria di maternità oltre i 3 mesi e quindi di non riprendere il lavoro fino a 7 mesi dopo il parto quando: il lavoro che dovrebbe ricominciare a svolgere è vietato nel periodo successivo al parto; le condizioni ambientali possono risultare dannose alla salute della donna e del bambino; non vi sono, nell’ambiente di lavoro, mansioni alternative idonee.

Requisiti del richiedente

Lavoratrici dipendenti di datori di lavoro privati e di pubbliche amministrazione, comprese quelle con contratto di apprendistato o di formazione lavoro, socie di cooperative, collaboratrici familiari e lavoranti a domicilio, che svolgano un lavoro vietato, durante la gestazione e fino a sette mesi di età del figlio.

La lavoratrice deve informare, con certificato del ginecologo, il datore di lavoro della gravidanza in atto per dargli la possibilità di applicare le misure di tutela che prevedono la modifica dei compiti e/o degli orari delle attività o ,se questo non è possibile, l’interdizione anticipata dal lavoro.

Modalità di accesso

La lavoratrice, per ulteriori informazioni o per un appuntamento, può contattare telefonicamente il Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL) del territorio in cui ha sede la ditta dove lavora, negli orari di apertura al pubblico.

Aspetti economici

La prestazione è gratuita

Normativa di riferimento

D.Lgs. 151/2001 "Testo Unico … in materia di tutela della maternità …" art. 11