Comunicazioni D.Lgs. 81/08 relative alla protezione da AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

Il Datore di Lavoro, con lavoratori esposti ad agenti cancerogeni mutageni ha i seguenti obblighi in ragione di:

1. Incidenti o esposizioni anomale - invia relazione scritta sull'incidente con le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze (art. 240 c.1);

l'Invio per PEC o posta tradizionale, anche per mezzo di organismi paritetici o dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

2. Registro degli esposti compilato conformente ai modelli C 626/1-626/2-626/3 - invio della copia all’INAIL e al SPSAL  competente per territorio (art.243);

Per l'invio attenersi al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 25 maggio 2016, n. 183, che prevede l’acquisizione telematica dei dati contenuti nei Registri di esposizione ex artt. 243, 260 e 280 del T.U. salute e sicurezza (la cui decorrenza è stata differita al 12 ottobre 2017 dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19). L’Inail ha realizzato un servizio online per la trasmissione del “Registro di esposizione”, disponibile a partire dal 12 ottobre 2017. L’introduzione del Registro di esposizione informatizzato rappresenta una semplificazione importante in quanto consente, con un unico inserimento telematico, di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente nei confronti di Inail e dell’organo di vigilanza.nvio per PEC o in busta chiusa siglata dal Medico Competente, 

3. in caso di cessazione dell’attività dell’azienda - consegna del registro degli esposti all’INAIL e comunica la cessazione al SPSAL competente per territorio, utilizzando i moduli C 626/1-62672-626/3 (art. 240 c.8 lett.c).

Informazioni utili

Il Servizio vista la relazione inviata per incidente o esposizioni anomale valuta se effettuare un intervento ispettivo in azienda.

iL Servizio invia copia dei registri degli esposti alla Regione per l'Archivio Regionale Esposti Agenti cancerogeni- mutageni.

Il registro deve contenere quanto richiesto dall'art. 243:
nome e cognome, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutgeno utilizzato e ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Sempre a disposizione degli organi di vigilanza.
vedi modelli mod.c 626/1- 626/2- 626/3

Da inviare in caso di variazioni e comunque sempre ogni 3 anni.

Visita il sito della Regione Emilia Romagna.

Aspetti economici

La prestazione è gratuita

Normativa di riferimento

D.Lgs 81/08 - Decreti Legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 (sostanze) e 14 marzo 2003 n. 65 relativi ai criteri di classificazione delle sostanze e preparati pericolosi.