Comunicazioni D.Lgs. 81/08 relative all'uso di AGENTI BIOLOGICI

Comunicazioni obbligatorie da parte del datore di lavoro per esposizione ad agenti biologici:

  • uso di agenti dei gruppi 2 o 3, invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’utilizzazione (art.269 comma 1);
  • richiesta di autorizzazione per uso agenti biologici di gruppo 4, invio al Ministero della Salute, prima dell’inizio dell’utilizzazione (art. 269 comma 2); Autorizzazione - invio dell'autorizzazione concessa (art. 269 comma 2)
  • in caso di  incidente - immediata comunicazione, cui dovrà seguire relazione scritta sull’incidente e sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze (art. 277);
  • registro degli esposti gruppo 3 e 4, invio per posta o recapito manuale del registro (art.280);
  • cessazione del rapporto di lavoro (gruppo 3 e 4) e/o dell'attività dell’azienda, invio per posta o recapito manuale del registro (art.280).

Per le comunicazione obbligatorie e il registro degli esposti, non viene rilasciato alcun documento (salvo richiesta integrazioni).

Le autorizzazioni sono rilasciate dal Ministero della Sanità.

Informazioni utili

Il Servizio, vista la relazione, valuta la necessità di un intervento ispettivo.

Registro degli esposti – in attesa dei modelli ministeriali, le aziende non devono ritenersi esonerate dalla loro istituzione e compilazione. 
Il registro deve contenere quanto richiesto dall'art. 280 comma 3: l'attività svolta, l'agente biologico utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente.

Il Registro è da mantenere a disposizione degli organi di vigilanza.

Da inviare in caso di variazioni e comunque sempre ogni 3 anni.

Aspetti economici

La prestazione è gratuita

Normativa di riferimento

D.Lgs. 81/08 Titolo X - Esposizione ad agenti biologici