Legge Gelli: sicurezza delle cure e responsabilità professionale sanitaria
Il nuovo provvedimento legislativo tende a ridurre la mole del contenzioso giudiziario e contrastare il fenomeno della medicina difensiva

Il provvedimento legislativo era atteso da molti anni con l’obiettivo di far fronte a due problematiche principali: la necessità di regolamentare la mole del contenzioso giudiziario per ricercare un nuovo equilibrio nei rapporti tra strutture sanitarie, esercenti la professione sanitaria e pazienti, e la necessità di contrastare il fenomeno della “medicina difensiva”, in quanto produttiva di un uso inappropriato delle risorse destinate alla sanità.
Un punto centrale della legge è rappresentato dal ruolo preminente attribuito alle linee guida nei giudizi di responsabilità professionale (appositi decreti attuativi stabiliranno come le linee guida dovranno esse elaborate e poi autorizzate a livello ministeriale) ed è fin d’ora stabilito che gli esercenti la professione sanitaria, nell’esecuzione delle loro prestazioni, si devono attenere alle raccomandazioni previste dalle linee guida, salve le specificità del caso concreto.
In effetti, proprio con riferimento alle linee guida, la legge ha modificato il codice penale con l’introduzione di un reato specifico (art.590-sexies: “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”), che esclude la punibilità qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia e siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida (fatte salve le specificità del caso concreto) ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali.
Il riferimento alle linee guida vale anche in ambito civilistico, in cui si è peraltro posto rimedio a talune “distorsioni” conseguite ad oltre un ventennio di orientamento giurisprudenziale. E’ infatti stato introdotto un “doppio binario” valutativo in cui la responsabilità dell’esercente la professione sanitaria è “extracontrattuale” (quindi con onere della prova a carico del presunto danneggiato e prescrizione di 5 anni); mentre resta “contrattuale” la responsabilità delle strutture sanitarie (con onere della prova a carico della struttura stessa e prescrizione di 10 anni).
Si segnalano novità anche nei procedimenti amministrativo-contabili innanzi alla Corte dei Conti per “colpa grave”, con la previsione di un limite massimo nell’importo in caso di condanna. In questo ambito, va sottolineato che la legge prevede l’obbligo per l’esercente la professione sanitaria di provvedere, con oneri a proprio carico, alla stipula di una polizza di assicurazione per colpa grave.
La legge stabilisce inoltre che l’Azienda debba comunicare al personale potenzialmente coinvolto in un sinistro che il presunto danneggiato ha instaurato un giudizio nei confronti dell’Azienda; oppure che l’Azienda ha dato avvio a trattative stragiudiziali, in modo che il personale, se lo ritiene opportuno, possa prendervi parte. Deve essere ben chiaro che la suddetta comunicazione (che deve avvenire con PEC o raccomandata con avviso di ricevimento) non implica alcun giudizio di responsabilità, trattandosi di una informativa, formale e obbligatoria per legge, a garanzia del personale.
Degni di nota sono infine, da un lato, l’obbligo per le strutture sanitarie di fornire agli aventi diritto copia della documentazione sanitaria entro 7 giorni dalla richiesta (con eventuali integrazioni da fornire entro 30 giorni); e, dall’altro lato, le disposizioni in tema di gestione del rischio clinico con regolamentazione del risk management.
La legge cerca quindi di affrontare “a tutto campo” il complesso fenomeno della responsabilità professionale sanitaria e rappresenta senz’altro una novità di considerevole portata; per vederne appieno gli effetti, occorrerà attendere l’emanazione degli appositi decreti attuativi e, sul fronte giudiziario, l’interpretazione delle norme da parte della giurisprudenza.
di Giorgio Gualandri
Direttore S.C. Medicina Legale ASMN-IRCCS
Ultimo aggiornamento: 27/04/17