Regolamento
Regolamento
Indice:
Art. 1 – Costituzione del Comitato per le pari opportunità
Art. 2 – Competenze
Art. 3 – Rapporti con l’Amministrazione
Art. 4 - Composizione e durata
Art. 5 – Funzioni
Art. 6 –Cessazione dall’incarico di componente del CPO
Art. 7 - Convocazione e sedute
Art. 8 - Norme finali
Art. 1 – Costituzione del Comitato per le pari opportunità
- Presso l’Azienda Ospedaliera Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia è stato costituito, con disposizione n. 387 del 30.3.2006 e successive integrazioni, il Comitato per le Pari Opportunità (CPO) per le aree della Dirigenza Medico Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa (SPTA) per operare ai fini di rimuovere ogni forma di ostacolo alla realizzazione dell’uguaglianza tra i sessi e promuovere azioni positive dirette a perseguire e garantire pari opportunità tra uomini e donne sul posto di lavoro;
- Il presente regolamento, da adottarsi con la maggioranza minima dei 2/3 dei componenti titolari o rispettivi supplenti, è stato elaborato sulla base delle norme legislative e contrattuali che disciplinano la materia delle pari opportunità (D. Lgs. 11.4.2006 n. 198 e successive modifiche ed integrazioni nonché art. 8 dei CCNL delle Aree della Dirigenza 8.6.2000);
- Il C.P.O. deve comprendere un’adeguata rappresentanza femminile e non ha funzioni negoziali in sede di contrattazione integrativa ma può formulare proposte in tale sede in ordine alle materie di propria competenza.
Art. 2 – Competenze
- Il CPO, in attuazione delle finalità di cui all’art. 1, svolge i seguenti compiti:
a) svolgere e promuovere indagini conoscitive, ricerche ed analisi relative alla presenza di effettive condizioni di parità tra lavoratrici e lavoratori nell’Azienda Ospedaliera, avvalendosi eventualmente anche di collaborazioni esterne;
b) valutare lo stato di attuazione di istituti legislativi e contrattuali che interessano prevalentemente la condizione femminile in ambito lavorativo
c) individuare manifestazioni anche indirette di discriminazione esistenti presso l’Amministrazione e promuovere iniziative affinchè esse vengano superate. A tale fine costituisce discriminazione qualsiasi atto o comportamento che produce un effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta le lavoratrici e i lavoratori in ragione del sesso. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all’adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori di uno o dell’altro sesso e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa;
d) esprimere pareri su proposte di interesse generale relative alla gestione del personale ed interventi di formazione, organizzazione e ristrutturazione;
e) formulare proposte intese a superare condizioni lavorative che provocano, nei confronti dei dipendenti, effetti diversi a seconda del sesso, con pregiudizio nella formazione, attribuzione di incarichi e responsabilità, avanzamento professionale e di carriera, o nel trattamento economico e retributivo;
f) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità ed a salvaguardarne la professionalità;
g) promuovere iniziative per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e per superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti; - Il CPO presenta al legale rappresentante dell’ASMN di RE ed alle OOSS aziendali un rapporto sull’attività svolta nell’anno precedente;
- Il CPO è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all’interno dell’Amministrazione, fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie categorie e nei vari profili, nonché sulla partecipazione ai processi formativi. Tale relazione deve essere indirizzata al legale rappresentante dell’ASMN di Reggio Emilia.
Art. 3 – Rapporti con l’Amministrazione
- L’Amministrazione è tenuta a garantire la sede di riunione ed a fornire d’ufficio al CPO ogni dato necessario allo svolgimento della sua attività, nell’ambito delle competenze attribuite; è altresì tenuta a fornire il materiale necessario per la stesura dei documenti nonché a mettere a disposizione la strumentazione occorrente per la trasmissione e duplicazione degli atti prodotti;
- Il CPO può comunque in ogni momento richiedere il rilascio di dati e documenti ritenuti utili all’espletamento dei propri compiti;
- L’Amministrazione redige e trasmette al Comitato per le Pari Opportunità il rapporto periodico relativo al biennio precedente, elaborato ai sensi del DM 17.7.1996 e concernente la situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professionalità esistenti presso l’ASMN. Questo rapporto è trasmesso alle Rappresentanze Sindacali aziendali e alle Consigliere Regionali di Parità.
Art. 4 - Composizione e durata
- Il C.P.O. è presieduto da un componente individuato dal Comitato tra i rappresentanti dell’Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova di RE;
- Il C.P.O. è costituito da un componente designato da ognuna delle OOSS firmatarie del vigente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione;
- Per ogni componente effettivo, escluso il Presidente, è previsto un componente supplente con diritto di voto solo in caso di assenza del componente titolare;
- Il C.P.O. elegge al suo interno un vicepresidente tra i componenti di nomina sindacale, onde mantenere il carattere paritetico dell’organismo;
- Le funzioni di segreteria sono espletate da un dipendente messo a disposizione dell’Azienda;
- Il C.P.O. dura in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del C.P.O. possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato;
- Il C.P.O. designa un proprio rappresentante e relativo supplente per il Comitato paritetico sul mobbing, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
Art. 5 – Funzioni
- Il Presidente coordina i lavori del C.P.O. e ne cura l’attività; provvede alla convocazione delle sedute e ne predispone l’O.d.G.; rappresenta il C.P.O. nei rapporti con l’Azienda Ospedaliera e con l’esterno;
- Il Vicepresidente svolge funzioni vicarie in caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente;
- Il Segretario del C.P.O. cura la raccolta dei verbali delle riunioni, la corrispondenza interna ed esterna, l’archivio del C.P.O., avvalendosi dei supporti di segreteria messi a disposizione dall’Amministrazione;
- Il C.P.O. può avvalersi della collaborazione delle Associazioni, Organizzazioni e Categorie sociali ed economiche presenti nel territorio, anche al fine della formazione sia al suo interno sia rivolta alle lavoratrici/lavoratori dell’ASMN.
Art. 6 –Cessazione dall’incarico di componente del CPO
- Ciascun componente del Comitato cessa dalla carica al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: dimissioni dall’incarico o cessazione dal rapporto di lavoro;
- Le dimissioni motivate devono essere presentate per iscritto e saranno esaminate dal CPO nella prima seduta utile e avranno effetto dalla data di accoglimento;
- La cessazione dal rapporto di lavoro dovrà essere comunicata per iscritto al CPO nel momento in cui viene formalizzata o con adeguato anticipo;
- Il CPO trasmetterà tempestivamente la comunicazione della cessazione dall’incarico di cui ai punti 2 e 3 all’Amministrazione per i provvedimenti di competenza.
Art. 7 - Convocazione e sedute
- Il C.P.O. si riunisce almeno una volta ogni trimestre ed è convocato mediante avviso scritto, corredato di O.d.G., da inviarsi ad ogni componente titolare almeno 10 giorni prima della data prefissata; sarà cura del componente titolare impossibilitato a partecipare alla riunione avvertire tempestivamente il componente supplente.
- In casi di urgenza o di necessità il presidente o almeno un terzo dei componenti possono chiedere la convocazione di sedute straordinarie. In tali casi è sufficiente un preavviso di 3 giorni, anche verbale;
- Le riunioni del C.P.O. si svolgono in orario di servizio e sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti (ossia la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto);
- Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti titolari o rispettivi supplenti, in caso di assenza del titolare;
- Delle sedute viene redatto verbale che viene trasmesso in visione a tutti i componenti, titolari e supplenti i quali dovranno far pervenire eventuali osservazioni al Segretario prima della seduta successiva, nella quale detto verbale verrà posto in approvazione. Successivamente il verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verrà conservato nell’archivio del CPO;
- Alle sedute è possibile la partecipazione, oltre che dei componenti titolari, anche di quelli supplenti senza diritto di voto;
- Il C.P.O., di propria iniziativa o su istanza, può invitare a partecipare alle sedute funzionari e dipendenti dell’ASMN ed ogni altro soggetto anche estraneo all’Azienda Ospedaliera avente particolare competenza istituzionale o professionale in relazione ad argomenti in discussione.
Art. 8 - Norme finali
- Le modifiche al presente regolamento dovranno essere approvate con la maggioranza dei 2/3 dei componenti titolari o rispettivi supplenti;
- Il regolamento modificato verrà trasmesso all’Amministrazione per gli adempimenti di competenza ed entrerà in vigore il giorno successivo al recepimento del medesimo da parte dell’Amministrazione;
Per ulteriori informazioni: Servizio Gestione del Personale, Viale Umberto I°, 50 - R.E. - Tel. 0522-296705
Ultimo aggiornamento: 23/03/11