Esenzione dal pagamento del ticket in base al reddito


A partire dal 2022 le esenzioni ticket per reddito, disoccupazione e per i nuclei familiari con almeno 2 figli a carico hanno validità annuale dal 1° Aprile al 31 marzo dell’anno successivo a quello del rilascio e ogni anno devono essere rinnovate.

Come richiere ed ottenere l'esenzione del ticket per reddito

L’esenzione è rilasciata dall'Azienda USL sulla base delle informazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate per le persone che hanno i requisiti per essere esenti ticket in base al reddito (viene considerato il reddito familiare fiscale lordo annuo) e viene:

  • automaticamente registrata sull’Anagrafe Regionale degli Assistiti
  • indicata sul certificato di esenzione consultabile e scaricabile dal proprio Fascicolo Sanitario Elettronico.

Chi non riceve l'esenzione e ritiene di averne diritto dovrà ripresentare – tramite FSE – una autocertificazione che avrà dunque scadenza annuale. Le autocertificazioni vengono tutte controllate dall'USL attraverso i dati dell'Agenzia delle Entrate

Come inviare l'autocertificazione

L'autocertificazione può essere

  1. caricata autonomamente sul proprio Fascicolo Sanitario Elettronico, (vedi modalità di caricamento)
  2. trasmessa tramite PEC, allegando anche il documento di identità, ai seguenti indirizzi: 
  1. di persona ai seguenti sportelli
  • per i residenti del distretto di Reggio Emilia agli Sportelli Polifunzionali, sportelli dedicati aperti il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
  • per i residenti in tutti gli altri distretti rivolgersi agli sportelli SAUB

Sono esenti dal pagamento del ticket in base al reddito:

  • i bambini di età inferiore ai 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98 (codice esenzione E01)
  • i cittadini di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98; l’esenzione è personale e non può essere estesa ai familiari a carico (codice esenzione E01)
  • i disoccupati, già precedentemente occupati alle dipendenze e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico. La condizione di disoccupato deve risultare al momento attuale (codice esenzione E02). Nota Bene: Ai sensi del D.Lgs 150/15 (job acts) non è più richiesto di recarsi al centro per l’impiego per richiedere lo stato di disoccupazione (che deve essere autodichiarato). Lo stato di disoccupazione e la DID (dichiarazione di immediata disponibilità) devono essere autodichiarati nello stesso modulo di autocertificazione per il rilascio dell’esenzione.
  • titolari di assegno (ex pensione) sociale e familiari a carico (codice esenzione E03)
  • i titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni e familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 , incrementato fino a €11.362,05 in presenza del coniuge a carico e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (codice esenzione E04).

Il reddito considerato è riferito all’anno precedente.

In particolare devono rilasciare l’autocertificazione:

  • cittadini non presenti negli elenchi di Agenzia delle Entrate che ritengono di essere in possesso dei requisiti per avere diritto all’esenzione da reddito E01, E03, E04
  • cittadini che ritengono di avere diritto al riconoscimento di esenzione per disoccupazione E02 o E99 (sulle quali non pervengono ad oggi informazione ministeriali)
  • richiesta di esenzione FA2, ad esempio per la recente nascita di un figlio.

Per tutti i dettagli su come rilasciare l’autocertificazione tramite il proprio FSE consultare le FAQ - L’esenzione dal pagamento del ticket in base al reddito — Salute (www.regione.emilia-romagna.it) L’autocertificazione di dati non veri è perseguibile penalmente in base all’art. 76 del DPR 445/2000. Se sono stati dichiarati dati non veri, anche a distanza di anni, la persona dovrà versare tutti gli eventuali ticket indebitamente non pagati per prestazioni sanitarie di cui ha usufruito. In caso di dubbi sulla propria situazione di reddito ci si può rivolgere all’Agenzia delle Entrate, ad un Patronato, al CAAF o ad altro soggetto che offre assistenza fiscale.

Per saperne di più telefonare al numero verde gratuito del Servizio sanitario regionale 800 033033.

Informazioni utili

L’ esenzione ha validità annuale e scade il 31 marzo dell’anno successivo a quello del rilascio, viene rinnovata ogni anno.

Se le condizioni di reddito cambiano nel corso dell’anno e non si ha più diritto all’esenzione, occorre comunicarlo tempestivamente alla propria Azienda Usl, su apposito modulo, e non attendere la scadenza.

Aspetti economici

La prestazione è gratuita

Normativa di riferimento

Leggi finanziarie a partire dal 1994 e ulteriori provvedimenti nazionali, Decreto del Ministero economia e finanze 11 dicembre 2009. Chiarimenti sul calcolo del reddito complessivo familiare forniti dal Ministero della salute, Direzione programmazione sanitaria dott.ssa Silvia Arcà, 26 marzo 2014. D.Lgs 150/15 (job acts). Circolare regionale 3/21