Terremoto, esenzione dal ticket per le popolazioni colpite

L’esenzione dal pagamento del ticket per le popolazioni colpite dal terremoto riguarda:
  • le persone residenti nei Comuni danneggiati che hanno avuto l’ordinanza del Sindaco di inagibilità/sgombero del proprio luogo di abitazione, studio professionale o azienda (codice di esenzione T12)
  • i componenti del nucleo anagrafico e i parenti di primo grado di persona deceduta a causa degli eventi sismici (codice di esenzione T12)

L’esenzione si applica alle prestazioni specialistiche ambulatoriali presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale, all’assistenza termale e all’assistenza farmaceutica relativamente ai farmaci di fascia C compresi nei Prontuari Aziendali e in distribuzione diretta. L’esenzione è stata rinnovata fino al 31/12/2024, ma cessa anticipatamente in caso di ripristino dell’agibilità dell’abitazione, studio professionale o azienda. E’ responsabilità del cittadino comunicare all’Azienda Usl il ripristino dell’agibilità, che fa cessare il diritto all’esenzione. In caso di inadempienza, si applicano le sanzioni previste dal Codice Penale, la revoca dell’esenzione e il risarcimento del danno. E’ stata confermata al 31/03/2024 l’esenzione dal ticket per i lavoratori dipendenti da aziende che operano nelle zone colpite (anche se non vi risiedono).( DGR 2254/2023)?Per ottenere l’esenzione, il cittadino deve recarsi negli sportelli individuati dall’Azienda Usl di residenza e presentare un documento di identità e copia dell’ordinanza del Sindaco di inagibilità/sgombero della propria abitazione, studio professionale o azienda. Lo sportello rilascia la tessera di esenzione o altro documento di attestazione del diritto. Per chi non fosse in possesso di questa ordinanza è sufficiente copia della scheda “AeDes”, redatta dai tecnici dopo il sopralluogo che attesta l’inagibilità. Per avere la scheda “AeDes, rivolgersi al Comune di residenza. Per i componenti del nucleo anagrafico o per i parenti di primo grado di persona deceduta per il terremoto, l’Azienda Usl rilascia il documento che attesta l’esenzione a seguito di comunicazione del Comune di residenza. Il codice di esenzione T12 si applica alle prestazioni erogate dal 1/10/2012 al 31/12/2024, indipendentemente dalla data della prescrizione o della prenotazione. I medici, al momento della prescrizione, indicano nella ricetta il codice di esenzione. MEDICO DI FAMIGLIA/PEDIATRA/CONTINUITA’ ASSISTENZIALE NELLE LOCALITA’ DI PROVVISORIA DIMORA Le persone domiciliate, a causa del sisma, nel territorio di un’Azienda Usl diversa da quella di residenza possono ricevere l’assistenza del medico di famiglia/pediatra/continuità assistenziale (guardia medica) nella località di provvisoria dimora dell’Emilia-Romagna senza alcuna spesa e senza che ciò comporti alcun cambiamento nella scelta del medico o pediatra già fatta nel luogo di residenza. Può essere scelto temporaneamente un medico di medicina generale o un pediatra di libera scelta nella località di dimora provvisoria.  Elenco dei Comuni danneggiati dal terremoto Stati di emergenza vigenti in Emilia-Romagna al 31 gennaio 2020 — Agenzia per la sicurezza territoriale — e la protezione civile (regione.emilia-romagna.it)

Informazioni utili

MEDICO DI FAMIGLIA/PEDIATRA/CONTINUITA' ASSISTENZIALE NELLE LOCALITA' DI DIMORA PROVVISORIA Le persone domiciliate, a causa del sisma, nel territorio di un'Azienda Usl diversa da quella di residenza possono ricevere l'assistenza del medico di famiglia/pediatra/continuità assistenziale nelle località di provvisoria dimora dell'Emilia-Romagna senza alcuna spesa e senza che ciò comporti cambiamenti nella scelta del medico o pediatra del luogo di residenza. Può essere scelto temporaneamente un medico di famiglia o un pediatra nella località di sede provvisoria. 

Aspetti economici

Normativa di riferimento

Decreto Ministero Economia e Finanze 1 giugno 2012,delibere regionali 747/2012, 1154/2012, 2091/2013; 1969/2014; 493/2015; 2246/2015;2201/2016, 2176/2017, 2097/2018, 2054/2019, 1985/2020; 2226/2021; circolari regionali n.9 del 8/6/2012, n. 13 del 5/9/2012; nota RER 511057 del 29/12/2014L'ART. 1,COMMA 764, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022 N. 19; Legge di Bilancio N. 213 del 30 dicembre 2023 Art. 1 comma 408.