Esenzione dal pagamento del ticket in base al reddito

Cosa fare alla scadenza del 31 marzo

Immagine locandina esenzioni ticketL’esenzione per reddito è riconosciuta sulla base delle informazioni reddituali inviate dall’Agenzia delle Entrate ed è registrata d’ufficio sulla Anagrafe sanitaria.

Il cittadino riceve una notifica dell'esenzione attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico e non deve più presentare domanda tramite autocertificazione.

L'Agenzia delle Entrate aggiorna le informazioni ogni anno, per questo motivo l’esenzione ha validità annuale: dal 1° aprile al 31 marzo dell’anno successivo.

Alla scadenza l'esenzione viene rinnovata d’ufficio, se il cittadino risulta averne diritto.

Chi riceve questo tipo di esenzione, ma ritiene di non averne diritto, può richiederne la cancellazione.

 

L’esenzione ha una validità annuale dal 1° Aprile al  31 marzo dell’anno successivo a quello del rilascio e ogni anno viene rinnovata. Clicca qui per sapere chi ha diritto all'esenzione.

Come richiere ed ottenere l'esenzione del ticket per reddito

L’esenzione è rilasciata dall'Azienda USL sulla base delle informazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate per le persone che hanno i requisiti per essere esenti ticket in base al reddito (viene considerato il reddito familiare fiscale lordo annuo) e viene:

  • automaticamente registrata sull’Anagrafe Regionale degli Assistiti
  • indicata sul certificato di esenzione consultabile e scaricabile dal proprio Fascicolo Sanitario Elettronico.

 

Chi non riceve l'esenzione e ritiene di averne diritto dovrà presentare una autocertificazione.

 

Nel caso in cui i cittadini ritenessero di non aver diritto all'esenzione, l’Azienda USL non può intervenire su quanto rilasciato dall’Agenzia dell’Entrate, se non registrando l'annullamento dell’esenzione richiesto dal cittadino: direttamente agli sportelli SAUB, tramite FSE oppure compilando il modulo online Richiesta cancellazione esenzione per patologia/reddito

Scadenza esenzione al 31 marzo, cosa fare

L’esenzione per ticket e disoccupazione è annuale e scade il 31 marzo dell’anno successivo.

In particolare, deve presentare l’autocertificazione chi:

  1. non è presente negli elenchi di Agenzia delle Entrate, ma ritiene di avere i requisiti per avere diritto all’esenzione da reddito E01, E03, E04 (qui i requisiti)
  2. ritiene di avere diritto al riconoscimento di esenzione per disoccupazione E02 o per lavoratori colpiti dalla crisi E99 (qui i requisiti) perché su queste, ad oggi, non pervengono informazioni ministeriali
  3. ha diritto all’esenzione FA2, ad esempio per la recente nascita di un figlio

  • Nel caso in cui lo scorso anno l’esenzione sia stata attribuita d’ufficio, a partire dal 1° aprile il cittadino potrà verificare se anche quest'anno sia stata rinnovata e, in caso negativo, ritenendo di averne ancora diritto, procedere alla richiesta inviando l'autocertificazione.
  • Se lo scorso anno la richiesta di esenzione era stata presentata tramite autocertificazione e si ritiene di averne ancora diritto, si potrà presentare fin da subito una nuova autocertificazione.

 

Nota bene: a chi ha già una esenzione totale dal ticket per altri motivi (ad esempio per invalidità), non serve richiedere anche l’esenzione per reddito perché in ogni caso non è tenuto al pagamento di alcun ticket.

Come inviare l'autocertificazione

L'autocertificazione può essere inviata con le seguenti modalità:

  1. caricata autonomamente sul proprio Fascicolo Sanitario Elettronico, (vedi modalità di caricamento)
  2. trasmessa tramite PEC, allegando anche il documento di identità, ai seguenti indirizzi: 
  3. di persona presso i seguenti sportelli
    • Distretto di Reggio Emilia, Sportelli Polifunzionali, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 15.00 alle 17.00
  4. di persona ma previo appuntamento presso i seguenti sportelli

 

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Ultimo aggiornamento: 27/03/23